martedì 16 aprile 2019

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO, PROBLEMI VECCHI?


"Il tempo di relazione è tempo di cura"
Art. 4

Approvato dalla FNOPI il testo definitivo del nuovo codice deontologico degli infermieri.

Alcune considerazioni.

La prima è che sulla pagina FNOPI si legge che che il nuovo CD è stato deliberato "in costante contatto con i propri iscritti, per suggerire modifiche e integrazioni fino all'ultimo momento. [...] erano state avviate consultazioni on line tra gli iscritti, audizioni e incontri in tutta Italia per una più ampia condivisione del testo, anche con rappresentanti religiosi e di associazioni." Mi ritengo una che si tiene informata ma io (e non sono la sola) non sapeva e non ha mai saputo nulla. E' possibile? Quando sono state fatte queste consultazioni online? E le modifiche? Mi sento un'idiota ma io cado giù dal pero. Sono l'unica?

La seconda è che dopo 10 anni gli infermieri hanno un nuovo codice deontologico che (pare) sia in grado di garantire il corretto operato della nostra professione. Da una prima lettura noto che è stato (finalmente) abolito il vecchio art. 49 che tanto ha sempre dato una libera interpretazione alle aziende favorendo il demansionamento e sono stati introdotti tre articoli che mi hanno colpito molto favorevolmente (in realtà sono più di due quelli che mi hanno sorpresa...).

Art. 3: l’infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare

Art. 13: l'infermiere  può fornire consulenza e si parla di infermieri esperti e specialisti ("L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni").

Art. 14: l’infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche effettuando le opportune segnalazioni.

Per l'art. 13 mi aspetto (ma non ci spero) che sia un segnale anche per un riconoscimento economico. Per l'art. 14, visto che si parla di "qualunque livello di responsabilità" mi aspetto (ma non ci spero) che sia il preambolo per non essere più obbligati a subire e sorbire umori altalenanti di colleghi più anziani, coordinatori e dirigenti.

Me lo aspetto ma non ci spero.
Stupitemi.

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